Art. 8.

      1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo 2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
      2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
      3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
      4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al pubblico ministero.

 

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      5. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito del conto.
      6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, che a pena di inammissibilità devono essere specifiche e riferite a singole voci, sulla regolarità del conto, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione davanti a lui dell'opponente e dell'amministratore.
      7. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice delegato. L'amministratore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario, incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.
      8. Il giudice delegato provvede all'istruzione della causa ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
      9. Il termine per la presentazione dell'appello è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto alla metà».